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Rimborso accise sul gasolio anno 2013 PDF Stampa E-mail
ven 11 ottobre 2013
Presentazione delle istanze relative al terzo trimestre 2013 -Scadenza termine 31 ottobre 2013-
L'Agenzia delle Dogane ricorda che, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2013.

Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it → In un click → Accise→ Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2013), che consente – aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente – il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché quelli relativi alle targhe dei veicoli i cui consumi sono ammessi al rimborso.

Possono fruire dell’agevolazione le imprese con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 ton, comprovando i consumi effettuati mediante le
relative fatture di acquisto. Il beneficio è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio, in relazioni ai consumi del trimestre interessato.

Si ricorda che la dichiarazione va consegnata – assieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, pen drive) – al competente Ufficio delle Dogane, e che in luogo del rimborso è possibile procedere a compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740).

Come già in precedenza, inoltre, le imprese possono inviare le dichiarazioni anche mediante il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
L’Agenzia rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2013 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2014. Entro il 30 giugno2015, invece, dovranno essere presentate le istanze di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.
Ultimo aggiornamento ( mer 15 gennaio 2014 )