Rimborso accise sul gasolio anno 2013 |
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ven 11 ottobre 2013 |
Presentazione delle istanze relative al terzo trimestre 2013 -Scadenza termine 31 ottobre 2013-
L'Agenzia delle Dogane ricorda che, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2013.
Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it → In un click → Accise→ Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2013), che consente – aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente – il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché quelli relativi alle targhe dei veicoli i cui consumi sono ammessi al rimborso.
Possono fruire dell’agevolazione le imprese con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 ton, comprovando i consumi effettuati mediante le
relative fatture di acquisto. Il beneficio è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio, in relazioni ai consumi del trimestre interessato.
Si ricorda che la dichiarazione va consegnata – assieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, pen drive) – al competente Ufficio delle Dogane, e che in luogo del rimborso è possibile procedere a compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740).
Come già in precedenza, inoltre, le imprese possono inviare le dichiarazioni anche mediante il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
L’Agenzia rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2013 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2014. Entro il 30 giugno2015, invece, dovranno essere presentate le istanze di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.
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Ultimo aggiornamento ( mer 15 gennaio 2014 )
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